La responsabilità dell´agenzia di viaggi nel caso di vendita di pacchetti turistici
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scritto da Giulio Ulacco il 12-03-2012 18:16
L´agenzia di viaggio risponde nei confronti del consumatore che abbia acquistato un pacchetto turistico "tutto compreso" soltanto per le obbligazioni da essa effettivamente contratte.
Non di rado, in caso di danno da vacanza rovinata, il consumatore agisce chiamando in giudizio tanto il tour operator che il viaggio ha organizzato, quanto l´agenzia di viaggio che ha agito da mera intermediaria nella conclusione del contratto d´acquisto del pacchetto turistico, ritenendoli obbligati solidali e senza tuttavia considerare che il codice del consumo (art. 93 D.Lgs 206/´05) espressamente prevede una distinzione di responsabilità tra tour operator ed agente di viaggio; distinzione di responsabilità già nota alla giurisprudenza di merito (ex multis, GdP Pescara, 21.3.2005, Tr. Firenze, 25.9.2001, Tr. Reggio Emilia, 21.2.2004, Tr. Mantova, 4.3.2005, Tr. Napoli, 17.5.2005, Tr. Genova, 3.7.2006, Tr. Torino, 6.6.2008) ed in base alla quale l´agenzia di viaggio deve rispondere soltanto dei danni ad essa effettivamente riconducibili, ossia in caso di errori nella prenotazioni di biglietti e di inadempimento di altre obbligazioni riconducibili al rapporto di intermediazione.
Quando tuttavia il viaggio non risponda alle caratteristiche pubblicizzate, quando i servizi offerti siano carenti o addirittura mancanti, in caso di alberghi diversi da quelli prenotati, variazione delle date e degli orari di partenza e di arrivo, ed in generale in presenza di un qualsiasi disservizio imputabile alla cattiva organizzazione del viaggio, siamo in presenza di un inadempimento di cui è il tour operator a dover rispondere, dovendoci noi attenere alla lettera della norma citata (art. 93 Codice del Consumo), secondo cui organizzatore e venditore del viaggio rispondono ciascuno "secondo le rispettive responsabilità".
Deve darsi atto, in ogni caso, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2713 del 10 febbraio 2005, ha fornito una diversa interpretazione del dato normativo, arrivando a sostenere l´esistenza di una responsabilità solidale tra tour operator ed agenzia di viaggio.
L´ultima sentenza citata è rimasta tuttavia isolata, non seguita dalla successiva giurisprudenza di merito, la quale continua infatti ad operare la distinzione delle responsabilità.
Al consumatore che intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata conviene pertanto sempre individuare le specifiche responsabilità degli altri soggetti coinvolti nella compravendita del "pacchetto turistico tutto compreso" e ciò al fine di evitare di dover rimborsare le spese di lite a chi sia erroneamente chiamato in causa.
Discorso diverso ovviamente deve essere fatto quando l´agenzia di viaggio sia effettivamente il soggetto organizzatore del viaggio, nel qual caso risponderà di tutti i danni patiti dal consumatore che ad essa si sia rivolto.
Non di rado, in caso di danno da vacanza rovinata, il consumatore agisce chiamando in giudizio tanto il tour operator che il viaggio ha organizzato, quanto l´agenzia di viaggio che ha agito da mera intermediaria nella conclusione del contratto d´acquisto del pacchetto turistico, ritenendoli obbligati solidali e senza tuttavia considerare che il codice del consumo (art. 93 D.Lgs 206/´05) espressamente prevede una distinzione di responsabilità tra tour operator ed agente di viaggio; distinzione di responsabilità già nota alla giurisprudenza di merito (ex multis, GdP Pescara, 21.3.2005, Tr. Firenze, 25.9.2001, Tr. Reggio Emilia, 21.2.2004, Tr. Mantova, 4.3.2005, Tr. Napoli, 17.5.2005, Tr. Genova, 3.7.2006, Tr. Torino, 6.6.2008) ed in base alla quale l´agenzia di viaggio deve rispondere soltanto dei danni ad essa effettivamente riconducibili, ossia in caso di errori nella prenotazioni di biglietti e di inadempimento di altre obbligazioni riconducibili al rapporto di intermediazione.
Quando tuttavia il viaggio non risponda alle caratteristiche pubblicizzate, quando i servizi offerti siano carenti o addirittura mancanti, in caso di alberghi diversi da quelli prenotati, variazione delle date e degli orari di partenza e di arrivo, ed in generale in presenza di un qualsiasi disservizio imputabile alla cattiva organizzazione del viaggio, siamo in presenza di un inadempimento di cui è il tour operator a dover rispondere, dovendoci noi attenere alla lettera della norma citata (art. 93 Codice del Consumo), secondo cui organizzatore e venditore del viaggio rispondono ciascuno "secondo le rispettive responsabilità".
Deve darsi atto, in ogni caso, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2713 del 10 febbraio 2005, ha fornito una diversa interpretazione del dato normativo, arrivando a sostenere l´esistenza di una responsabilità solidale tra tour operator ed agenzia di viaggio.
L´ultima sentenza citata è rimasta tuttavia isolata, non seguita dalla successiva giurisprudenza di merito, la quale continua infatti ad operare la distinzione delle responsabilità.
Al consumatore che intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata conviene pertanto sempre individuare le specifiche responsabilità degli altri soggetti coinvolti nella compravendita del "pacchetto turistico tutto compreso" e ciò al fine di evitare di dover rimborsare le spese di lite a chi sia erroneamente chiamato in causa.
Discorso diverso ovviamente deve essere fatto quando l´agenzia di viaggio sia effettivamente il soggetto organizzatore del viaggio, nel qual caso risponderà di tutti i danni patiti dal consumatore che ad essa si sia rivolto.